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14/04/17 – CONTRATTI DI RETE

I contratti di rete tra imprese agricole seguono le regole fiscali del settore

Secondo la Cia, l’intervento delle Entrate pone le basi per uno sviluppo di questa nuova forma di aggregazione anche sui campi

Il contratto di rete è una forma di aggregazione tra imprese che, soprattutto in questi ultimi anni, ha trovato interesse anche nel comparto agricolo.

In particolare, per effetto della disposizione introdotta dal Dl 91/14 a che stabilisce come nei contratti di rete stipulati esclusivamente tra imprenditori agricoli, singoli o associati, la produzione agricola derivante dall’esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l’attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.

Su questa fattispecie di contratto di rete fin dall’inizio sono sorti dubbi circa la corretta applicazione del regime fiscale per la particolare finalizzazione dell’esercizio in comune dell’attività agricola. Con una recente risposta a una consulenza giuridica presentata dalla Cia-Agricoltori Italiani, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le proprie indicazioni riguardo la corretta applicazione della disciplina IVA e delle Imposte sul reddito.

Partendo dall’assunto che il contratto di rete è un contratto con finalità di scopo l’Agenzia  delle Entrate precisa che tutte le operazioni intermedie svolte dai singoli retisti nell’ambito del programma di rete non hanno rilevanza ai fini IVA in quanto non rappresentano una prestazione corrispettiva, mentre il prodotto agricolo  attenuto a valle, a conclusione dell’attività in comune, può essere ripartito a titolo originario in proporzione al valore degli apporti espressi nel programma di rete, quindi come prodotto proprio. Questa condizione consente ai singoli retisti di sottoporre a tassazione catastale il relativo reddito conseguito da tale attività, prendendo a riferimento i valori catastali dei terreni su cui la rete (contratto) ha svolto l’attività agricola.

Per la cessione dei prodotti ottenuti a titolo originario l’Agenzia delle Entrate precisa che trattandosi prodotti che assumono la natura dei prodotti propri, è applicabile ai fini IVA il regime speciale previsto dall’articolo 34 del Dpr 633/72.

Per beneficiare di queste condizione l’Agenzia delle Entrate, supportata dal parere del Mipaaf, pone una serie di condizioni che devono trovare attenzione all’interno del contratto e del programma di rete; precisamente è necessario che:

         l’obiettivo comune sia conseguito mediante apporti equivalenti e condivisione dei mezzi umani e tecnici, proporzionati alla potenzialità del terreno messo in comune, con divieto di monetizzazione delle spettanze;

         tutti i singoli retisti mettano in comune terreni in maniera significativa;

         tutti i singoli retisti svolgano attività agricole di base;

         la divisione della produzione avvenga proporzionalmente all’apporto offerto;

         che i prodotti oggetto di divisione non vengano successivamente ceduti tra i retisti.

L’intervento dell’Agenzia delle Entrate, secondo la Cia, pone le basi per uno sviluppo di questa nuova forma di aggregazione in ambito agricolo, consentendo in particolare alle piccole e medie imprese di adottare una forma di aggregazione funzionale per aumentare la capacità competitiva, singolarmente e come rete, e di incrementare il proprio reddito.

contratti, rete

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