Tariffe forfettarie per i controlli sanitari

Dal 1° gennaio 2022 sono entrate in vigore le nuove tariffe previste dal D.Lgs 32 del 2 febbraio 2021, che prevede il finanziamento dei controlli sanitari ufficiali eseguiti dalle Asl su base territoriale sulle attività produttive che operano nel settore alimentare.

Il decreto prevede all’art 6 comma 6, che gli Operatori del Settore Alimentare che effettuano le attività presenti nell’Allegato 2, sezione 6, Tabella A, devono inviare all’Asl competente per territorio, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’autodichiarazione prevista, che trovate in allegato, debitamente compilata con le informazioni riferite all’anno solare precedente.

In pratica l’azienda che opera nel settore alimentare (vino, olio, ecc….) devono indicare se:

  • hanno venduto più del 50% della loro produzione all’ingrosso (saranno quindi assoggettate alla tariffa annua forfettaria);
  • NON hanno venduto più del 50% della loro produzione annua all’ingrosso (NON saranno assoggettate all’applicazione della tariffa annua forfettaria).

Ricordo che, sono esclusi dall’applicazione delle tariffe forfettarie le aziende che effettuano “produzione primaria“.

Qualora non vi siano variazioni rispetto all’autodichiarazione presentata all’Asl nel 2022, non è necessario inviare una nuova autodichiarazione.

La tariffa forfettaria dovuta è calcolata sulla base della fascia di rischio assegnata agli stabilimenti produttivi sulla base del Protocollo Tecnico degli Operatori del Settore Alimentare come sotto riportato:

  • Fascia Basso rischio: 200 euro;
  • Fascia Medio rischio: 400 euro;
  • Fascia Alto rischio: 800 euro;

In caso di omessa trasmissione della prima autodichiarazione o dei successivi aggiornamenti, se dovuti, l’Asl procederà al calcolo della tariffa dovuta partendo dal primo anno di riferimento in cui questa non è stata pagata.

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