Sicurezza: aggiornamento datori di lavoro
Si ricorda ai datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (rspp), ex art. 34, d.l.vo 81/08 (Testo unico sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro), che il primo termine di aggiornamento obbligatorio, previsto ed individuato rispettivamente ai sensi dell’art. 34, comma 3, d.l.vo 81/08 e del punto 7 dell’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 223, è la data dell’11 gennaio 2017, ovvero cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione – 11 gennaio 2012 – dell’Accordo medesimo.